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D. 07/03/2002 n. 36

7.4.1 Per ciascun bimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo, ciascun titolare dello scambio ha facoltà di destinare la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4, a compensazione della somma relativa al bimestre successivo, mediante comunicazione al gestore della rete entro il termine di cui al comma 7.4, fatta salva la possibilità per il medesimo gestore di procedere alla fatturazione in acconto al termine del bimestre. Il valore assoluto della somma destinata al bimestre successivo ai sensi del presente comma è ridotto del 2% nel caso in cui la medesima somma sia positiva ovvero è aumentato del 2% nel caso in cui la medesima somma sia negativa.

7.5 Qualora la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1, risulti negativa il titolare dello scambio è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari al valore assoluto della medesima somma.

7.6 Qualora la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1, risulti positiva, il titolare dello scambio ha titolo a ricevere un corrispettivo pari al trattamento previsto per le eccedenze di energia elettrica dalla deliberazione n. do di cui al comma 7.3 risulti positivo in proporzione al medesimo saldo

b) dividendo le quantità così attribuite per il prezzo PGN di cui al comma 7.7.

7.7 Il prezzo PGN è fissato pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, alla differenza tra

a) il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del testo integrato

b) la somma della componente rf e della componente bf.

Art. 8. Ricostruzione dell'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore.

8.1 L'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di prelievo, relativamente al quale sia disponibile esclusivamente la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata su base mensile, è determinata, per ciascun mese m, moltiplicando l'energia elettrica prelevata nel mese per il coefficiente: KmFi CmFi = 4sommatoria KmFi hmFi dove: KmFi= ZFi HFi

-hmFi sono le ore appartenenti alla fascia oraria Fi nel mese m;

-hFi sono le ore appartenenti alla fascia oraria Fi nell'anno solare;

- ZFi è il coefficiente di cui alla tabella 3, relativo alla fascia oraria Fi ed alla tipologia contrattuale rilevante di cui al comma 2.2 del testo integrato. Titolo 4 Approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento

Art. 8.1 Modalità per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento

8.1.1 I titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica destinata al mercato vincolato comunicano con cadenza settimanale al gestore della rete i programmi di immissione.

8.1.2 Il gestore della rete determina settimanalmente il programma differenziale nazionale sulla base

a) della previsione della domanda complessiva del sistema elettrico italiano

b) dei programmi di importazione e esportazione

c) dei programmi di immissione degli impianti di cui all'art. 3, comma 12, del Decreto legislativo n. 79/1999

d) dei programmi di immissione comunicati ai sensi del comma 4.1.

8.1.3 L'Enel Spa è tenuta a mettere a disposizione del gestore della rete le risorse necessarie alla realizzazione del programma differenziale nazionale nei limiti della potenza nominale degli impianti nella disponibilità di società controllate dalla medesima o alla medesima collegate,

8.1.4 Qualora le risorse di cui al comma 8.1.3 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale, i soggetti, diversi dall'Enel S.p.a., titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del gestore della rete le ulteriori risorse necessane, proporzionalmente alla potenza nominale dei medesimi impianti e nei limiti della medesima potenza.

8.1.5 Qualora le risorse di cui ai commi 8.1.3 e 8.1.4 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale il gestore della rete agisce ai sensi dell'art. 4.

8.1.6 I titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del gestore della rete le risorse di riserva e di bilanciamento necessarie al mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi effettivi. Titolo 5 Disposizioni transitorie e finali

Art. 9. Disposizioni transitorie e finali

9.1 Il gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.

9.1.1 Il risultato netto degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento è destinato dal gestore della rete all'alimentazione del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al comma 40.1 del testo integrato.

9.2 Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1 della deliberazione n. 158/99 è inserita una clausola che prevede il riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 marzo 2002, della facoltà di recesso senza oneri a decorrere dal 1 aprile 2002.

9.3 Limitatamente all'anno 2002 il termine di cui al comma 5.3 è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Tabella 1 Componenti rf e bf Fascia oraria rf (centesimi di euro/kWh) bf (centesimi di euro/kWh) F1 0,82 0,23 F2 0,33 0,09 F3 0,18 0,05 F4 0,00 0,00 Tabella 2 Componente bh Fascia oraria bh (centesimi di euro/kWh) F1 0,10 F2 0,10 F3 0,10 F4 0,10 Tabella 3 Coefficenti ZFi di cui all'art. 8, comma 8.1 Tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del testo integrato Fascia oraria lettera c) (%) lettera b) e d) (%) lettera e) (%) | lettera f) (%) F1 10,0 6,4 9,6 6,7 F2 30,4 9,7 33,5 24,3 F2 16,3 5,0 18,7 15,7 F4 43,2 78,9 38,2 53,3

 

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